Cass. civile, sez. II del 1997 numero 1806 (27/02/1997)


Come confermato dall' art. 3, primo comma, disp. att. cod. civ., il quale prende in considerazione lasciti testamentari "in favore di enti da istituire", destinatari delle disposizioni testamentarie possono essere anche enti (fondazioni) ancora non esistenti di fatto e da istituire secondo le prescrizioni del testatore.Ogni negozio istitutivo di fondazione, ai fini della sua validità ed efficacia, deve contenere, ai sensi dell' art. 16 cod. civ., la determinazione, operata dal fondatore e da costui non demandabile a terzi, dello scopo, non generico ed imprecisato, assegnato all' ente erigendo. Tale principio trova applicazione anche nell' ipotesi di fondazione disposta con testamento, mentre non è causa di invalidità della volontà testamentaria la mancanza di una normazione inerente al governo dell' ente, poiché le disposizioni al riguardo possono essere dettate dalla autorità amministrativa ai sensi dell' art. 2, secondo comma, disp. att. cod. civ., oppure da persona all' uopo designata dal testatore. Inoltre, quanto al requisito relativo allo scopo, devono riconoscersi sufficienti connotati di specificità alla attribuzione alla istituenda fondazione di "fini religiosi", quando sia inequivocabilmente individuata la natura della religione e del culto che il "de cuius" abbia inteso onorare (come nel caso di specie, in cui è stata demandata ad un ecclesiastico cattolico la strutturazione dell' erigenda persona giuridica, il legato a favore della quale è stato onerato della "cura spirituale" delle anime del testatore, della moglie e dei genitori e della manutenzione delle loro tombe).L' atto di dotazione, correlato al negozio istitutivo di una fondazione contenuto, a norma dell' art. 14, secondo comma, cod. civ., in un testamento, può consistere non solo nell' attribuzione alla istituenda fondazione di un legato, ma anche in lascito di beni a titolo ereditario. (Nella specie peraltro, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato come legato l' attribuzione patrimoniale relativa alla nuova fondazione, dando rilievo alla parte della motivazione della medesima sentenza basata sull' interpretazione della specifica volontà testamentaria).

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