Cass. civile, sez. II del 1997 numero 1641 (22/02/1997)


Il risarcimento del danno dovuto, a titolo di lucro cessante, al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo e il prezzo pattuito, differenza da calcolare in riferimento al momento in cui l' inadempimento è divenuto definitivo e da rivalutare al tempo della liquidazione, per compensare gli effetti della svalutazione monetaria intervenute nelle more del giudizio, mentre il pregiudizio derivante dal ritardo nella reintegrazione del patrimonio del soggetto leso va determinato (come negli altri casi di risarcimento di danno da illecito contrattuale), mediante la corresponsione di interessi computati prima sull' importo originariamente dovuto e quindi sui progressivi suoi adeguamenti in corrispondenza della sopravvenuta inflazione, secondo scadenze temporali fisse, ovvero mediante l' utilizzazione in via equitativa di indici annuali medi di svalutazione in considerazione della difficoltà di fissare mutevoli basi di riferimento.

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