Cass. civile, sez. II del 1997 numero 13099 (30/12/1997)


In tema di rappresentanza senza potere, vero il generale principio secondo il quale l' apparenza del diritto idonea ad obbligare l' apparente rappresentato non è quella "pura" (od oggettiva), bensì quella colposa, vale a dire quella situazione creatasi per tolleranza o negligenza del "falsus dominus", è senz' altro imputabile a quest' ultimo l' errore in cui sia incorsa la parte stipulante con il "falsus procurator" qualora il soggetto falsamente rappresentato non abbia cura di comunicare, nelle dovute forme, gli intervenuti mutamenti nella estensione (o nella esistenza stessa) del potere rappresentativo, come nel caso in cui non venga resa nota la scadenza, ovvero la revoca, di una (pur precedentemente concessa) procura. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione della corte territoriale, ha ritenuto sussistente l' aspetto colposo "de quo", in relazione ad una oggettivamente accertata situazione di "apparentia iuris", con riferimento ad una vicenda in cui una società assicuratrice, pur avendo revocato la procura al proprio agente, non aveva portato a conoscenza del fatto i suoi clienti con idonei mezzi di informazione, così che uno di essi, avendo stipulato con il falsus procurator una convenzione per l' acquisto di certificati del tesoro europei - ed avendo, in passato, validamente ed efficacemente stipulato, col medesimo, analoghe convenzioni - aveva, per l' effetto, chiesto ed ottenuto dalla società la restituzione di quanto versato nelle mani del suo ex agente).

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