Cass. civile, sez. II del 1997 numero 1227 (10/02/1997)


L' interesse del creditore alla prosecuzione dell' azione revocatoria non viene meno per effetto del decesso del debitore nelle more del giudizio, giacché l' accoglimento di detta azione non comporta l' invalidità dell' atto di disposizione dei beni ed il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, con conseguente devoluzione degli stessi ai suoi eredi, ma l' inefficacia dell' atto stesso nei soli confronti del creditore che ha agito per ottenerla, con conseguente possibilità di quest' ultimo di promuovere l' azione esecutiva nei confronti dei terzi acquirenti dei beni divenutine proprietari.

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