Cass. civile, sez. II del 1997 numero 1214 (10/02/1997)


Per la validità' di una donazione indiretta è sufficiente l'osservanza delle prescrizioni di forma richieste per l'atto da cui essa risulta, in quanto l'art. 809 cod. civ., mentre assoggetta le liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ. alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni, non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1997 numero 1214 (10/02/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti