Cass. civile, sez. II del 1997 numero 11450 (18/11/1997)


L'art. 21 della legge n. 646 del 1982 vieta ,all'appaltatore di opera pubblica, di cedere in subappalto o a cottimo l'esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l'autorizzazione dell' "autorità competente", prevedendo, a carico del contravventore, la sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda. Una tale disposizione - che è inserita in una legge contenente anche norme di prevenzione di carattere patrimoniale per la lotta contro la criminalità organizzata e mafiosa, è chiaramente in funzione di tutela preventiva della collettività dalla ingerenza mafiosa (o della criminalità organizzata) nella esecuzione di opere pubbliche. In mancanza di una tale preventiva autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa, è - dunque - in contrasto con una norma imperativa, e tale contrasto determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., che ,appunto, sancisce la nullità (virtuale) dei contratti contrari a norme imperative, quando dalla legge - come nella specie - non sia diversamente disposto.

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