Cass. civile, sez. II del 1997 numero 10256 (20/10/1997)


La naturale impossibilità della reintegrazione specifica delle posizioni giuridiche anteriori al contratto dovuta al perimento della "res" non è ostativa alla esperibilità dell'azione di risoluzione per inadempimento, ma comporta esclusivamente l'obbligo, per il giudicante che dichiari la risoluzione contrattuale, di pronunciare sentenza di reintegrazione patrimoniale per equivalente pecuniario, in base al principio "pretium succedit in locum rei".

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