Cass. civile, sez. II del 1997 numero 10248 (20/10/1997)


Il contratto di compravendita con il quale il costruttore di un fabbricato, alienando le singole unità immobiliari, riservi a sé la proprietà delle aree destinate a parcheggio ex lege n. 765 del 1967 (sottraendole, per l' effetto, alla loro inderogabile destinazione) è affetto da nullità parziale, con conseguente necessità di procedere all' integrazione della fattispecie negoziale mediante sostituzione "ope legis" della clausola affetta da nullità, e conseguente attribuzione, all' acquirente dell' immobile, del diritto reale d' uso sul bene "de quo". Non può negarsi, peraltro, in tale ipotesi, l' insorgere, in capo all' alienante, del diritto ad un ulteriore corrispettivo (diverso, nel suo ammontare e nella sua natura, in conseguenza del tipo di diritto di godimento che venga, in concreto, a costituirsi), onde conservare integra la relazione sinallagmatica tra prestazioni all' interno della originaria convenzione negoziale.

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