Cass. civile, sez. II del 1996 numero 637 (27/01/1996)


Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell' art. 1219, secondo comma, cod. civ., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell' illecito. Invece, se l' obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l' atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda.

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