Cass. civile, sez. II del 1996 numero 3857 (24/04/1996)


Nell' ipotesi di simulazione relativa parziale, il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Pertanto la prova per testimoni della simulazione del prezzo della vendita non incontra fra le parti i limiti dettati dall' art. 1417 cod. civ. né contrasta col divieto posto dall' art. 2722 cod. civ., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all' ipotesi di dissimulazione del contratto, così che la prova relativa ha scopo e natura semplicemente integrativa e può pertanto risultare anche da deposizioni testimoniali.

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