Cass. civile, sez. II del 1996 numero 3296 (10/04/1996)


Alla nomina dell' amministratore del condominio di un edificio è applicabile la disposizione dell' art. 1392 cod. civ., secondo cui, salvo che siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura che conferisce il potere di rappresentanza può essere verbale o anche tacita, di talché essa può risultare, indipendentemente da una formale investitura da parte dell' assemblea e dall' annotazione nello speciale registro di cui all' art. 1129 cod. civ., dal comportamento concludente dei condomini che abbiano considerato l' amministratore tale a tutti gli effetti, pur in assenza di una regolare nomina assembleare, rivolgendosi abitualmente a lui in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio.

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