Cass. civile, sez. II del 1996 numero 2298 (19/03/1996)


L' art. 1199 cod. civ., con lo stabilire che il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta del debitore, rilasciargliene quietanza, concepisce quest' ultima come un documento scritto che, pur non richiedendo particolari forme, attesti tuttavia inequivocabilmente con l' annotazione "pagato" o con altra equivalente, l' avvenuto pagamento, sicché la sola sottoscrizione della fattura inviata dal venditore-creditore all' acquirente-debitore, priva dell' attestazione dell' adempimento dell' obbligazione per esserne stata accertata la falsità, vale ad attribuire efficacia di scrittura privata, a norma dell' art. 2702 cod. civ., alla fattura stessa, ma non è sufficiente a costituire quietanza per il difetto di ogni attestazione in tal senso.

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