Cass. civile, sez. II del 1996 numero 153 (27/02/1996)


Il carattere essenziale del termine, dovendo risultare da una inequivoca ed espressa manifestazione di volontá delle parti, non può desumersi unicamente da formule di stile, come, fra le altre, quella entro e non oltre, non accompagnate da altri dati che esplicitamente o implicitamente rivelino che il soggetto o i soggetti interessati non hanno piú interesse all'adempimento dopo il termine indicato.

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