Cass. civile, sez. II del 1996 numero 1537 (27/02/1996)


Nei contratti con prestazioni corrispettive, ove una delle parti giustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute ed alla incidenza di queste sulla cosiddetta funzione economico - sociale del contratto, al fine di stabilire se l'inadempimento o la prospettiva di inadempimento di una parte giustifichi il rifiuto di esecuzione della prestazione dovuta dall'altra, in un'ottica che, senza trascurare il peso oggettivo del dedotto inadempimento, tenga conto della incidenza di tale inadempimento sulla economia complessiva del rapporto e della importanza della prestazione a causa di tale inadempimento rifiutata.

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