Cass. civile, sez. II del 1995 numero 9902 (19/09/1995)


Il principio dell' apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell' affidamento incolpevole, può essere invocato in tema di mandato nei confronti dell' apparente mandante del terzo che abbia in buona fede contrattato con persona sfornita di procura, allorché l' apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.Qualora una società, con il proprio comportamento colposo, abbia consentito a una persona di operare nella propria sede sociale, di utilizzare la propria carta intestata, mettendogli a disposizione l'ordine e le comunicazioni dei propri clienti, non può poi contestare a questi ultimi, per il principio dell'apparenza del diritto, che l'interlocutore, il quale agiva in nome e per conto della società, in realtà non aveva i poteri di rappresentanza. Infatti la cosiddetta apparenza del diritto si ha quando una situazione giuridica, in realtà inesistente, appare esistente a un soggetto, non a causa di un suo comportamento colposo, ma a causa del comportamento colposo del soggetto nei cui confronti l'apparenza è invocata: in tale ipotesi è tutelata la posizione del soggetto al quale la situazione giuridica sia apparsa, senza sua colpa, esistente.

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