Cass. civile, sez. II del 1995 numero 7595 (11/07/1995)


La locazione finanziaria (cosiddetta leasing) si svolge come un rapporto trilaterale, in cui l'acquisto ad opera del concedente é effettuato per conto dell'utilizzatore con la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest' ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto ed a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume direttamente l'obbligo di consegna, né garantisce che il bene sia immune da vizi e presenti le qualità promesse, né rimane tenuto alla garanzia per evizione. Pertanto, nel caso in cui il conduttore-utilizzatore abbia scelto direttamente il fornitore, abbia contrattato con lo stesso le condizioni della fornitura e si sia ricevuto le macchine, oggetto del contratto (sottoscrivendo i verbali di consegna e collaudo), la società concedente rimane esonerata da ogni responsabilità per i vizi della cosa, per i difetti di funzionamento o idoneità o mancanza di qualità della stessa, anche se sopravvenuti; con la conseguenza che restano attribuite all'utilizzatore le azioni di garanzia derivanti dalla compravendita delle macchine, nell'esercizio delle quali detto utilizzatore agisce nei confronti del fornitore facendo valere in nome proprio, non giá un diritto altrui, bensì l'indicata garanzia, direttamente spettantegli in base ad una precisa previsione contrattuale dipendente dallo schema tipico della locazione finanziaria.

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