Cass. civile, sez. II del 1995 numero 7231 (26/06/1995)


Il principio di cui all' art. 2055 cod. civ. - secondo il quale, ove il fatto dannoso sia imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno - anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende anche all' ipotesi che uno o taluni degli autori del danno debbano rispondere a titolo di responsabilità contrattuale e altri a titolo di responsabilità aquiliana.

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