Cass. civile, sez. II del 1995 numero 4014 (06/04/1995)


Le ricevute bancarie costituiscono non il titolo originario del credito, ma solo una modalità del rapporto tra la banca ed il creditore per la riscossione del credito verso terzi ed assumono la natura di quietanza solo dopo che la banca abbia in esse attestato l' avvenuto pagamento del debito.Ne consegue che la consegna di ricevute insolute da parte del creditore al debitore non può essere apprezzata ex art. 1237 comma primo cod. civ. come prova della liberazione del debitore stesso.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1995 numero 4014 (06/04/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti