Cass. civile, sez. II del 1995 numero 3842 (01/04/1995)


Il creditore che agendo contro l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario intenda farne valere la responsabilità "ultra vires", per il mancato compimento dell'inventario nei termini previsti dagli artt. 485 e 487 cod. civ. ha l'onere di provare la dedotta omissione o ritardo, trattandosi di una causa di decadenza dal beneficio. Detta decadenza non può essere fatta valere per la prima volta in sede di rinvio dalla Cassazione, stante i limiti propri di tale giudizio.

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