Cass. civile, sez. II del 1995 numero 3033 (15/03/1995)


La penale, quando non sia stata prevista dalle parti anche per il semplice ritardo, può essere applicata solo per un inadempimento a cui sia seguita la risoluzione del contratto e, nel caso in cui il creditore abbia dovuto - perché l' inadempimento era di scarsa importanza e tale da non giustificare la risoluzione del contratto, ai sensi dell' art. 1455 cod.civ. - o voluto - per la sua autonoma determinazione - accettare la prestazione tardiva, non preclude, quindi, la liquidazione del danno conseguente al ritardo secondo i criteri indicati dall' art. 1223 cod. civ..

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