Cass. civile, sez. II del 1995 numero 244 (10/01/1995)


Poiché la norma imperativa dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 ha riconosciuto ai condomini un diritto reale d'uso sugli spazi riservati al parcheggio dei veicoli, nel caso in cui il costruttore dell'edificio, in violazione di tale norma, abbia ceduto le unità immobiliari riservandosi la proprietà dell'area in questione, deve essere dichiarata la nullità dei contratti di vendita dell'area medesima nella parte in cui la sottraggono alla sua destinazione inderogabile, e detti contratti devono ritenersi integrati "ope legis" con il riconoscimento del diritto reale d'uso in favore dei condomini, salvo il diritto del venditore a pretendere dagli acquirenti delle unità immobiliari la maggiorazione del prezzo di vendita.

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