Cass. civile, sez. II del 1995 numero 1992 (22/02/1995)


L' adesione ad una associazione non riconosciuta si perfeziona con l' incontro delle volontà delle parti per la cui manifestazione non sono richieste forme particolari e perciò nel momento in cui al proponente perviene l' accettazione dell' associazione, fatto del quale il proponente medesimo non può invocare l' invalidità o l' inefficacia per inosservanza, da parte dell' organo associativo competente per legge o per convenzione a deliberare detta accettazione, di eventuali clausole statutarie che di tale organo disciplinano l' attività, atteso che le norme pattizie poste in essere dagli associati tutelano gli interessi di costoro e non anche le posizioni di soggetti estranei all' ente collettivo, quale è appunto il proponente prima che il contratto di adesione sia perfetto ed efficace.

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