Cass. civile, sez. II del 1995 numero 12098 (22/11/1995)


Poiché il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione (art. 684 cod. civ.), il suo mancato reperimento giustifica la presunzione che il "de cuius" lo abbia revocato, distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che per vincere tale presunzione occorre provare o che la scheda testamentaria esisteva ancora al momento dell' apertura della successione e che quindi la sua irreperibilità non può farsi risalire al testatore, oppure che quest' ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca.

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