Cass. civile, sez. II del 1995 numero 1086 (30/01/1995)


In tema di negozio fiduciario, relativo a beni immobili, la designazione da parte del fiduciante della persona a favore della quale deve essere trasferito il bene, in virtù dell' obbligo assunto dal fiduciario di modificare la situazione giuridica a lui facente capo, deve rivestire "ad substantiam" la forma scritta (artt. 1350 n. 1 e 1351 cod. civ.), non bastando a tal fine la prova presuntiva. Tale designazione, pur non richiedendo l' uso di formule sacramentali, deve risultare chiaramente dalla scrittura documentale.

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