Cass. civile, sez. II del 1995 numero 10675 (13/10/1995)


La promessa di vendita di un bene immobile in comproprietà, stipulata da uno dei comproprietari anche in veste di rappresentante dell'altro, deve considerarsi priva di effetto per l'intera "res" in difetto di prova del conferimento della procura a vendere per atto scritto, con la conseguenza che i rapporti fra i contraenti sono regolati dai principi propri dell'indebito oggettivo.

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