Cass. civile, sez. II del 1994 numero 7666 (06/09/1994)


L' art. 732 cod. civ. riconosce ai partecipanti ad una comunione ereditaria due distinti diritti: a) lo "ius prelationis", in base al quale, perdurando il regime di comunione, se uno dei partecipanti ad essa vuole alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la relativa proposta, onde consentire loro di avvalersi della preferenza accordata, sì che non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo normativamente previsto; b) lo "ius retractionis", esercitabile dal partecipante nei confronti del terzo acquirente della quota ereditaria, nel caso che sia stato violato il diritto di prelazione o non effettuando la predetta notifica della proposta di alienazione o ignorando l' esercizio positivo di tale diritto.

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