Cass. civile, sez. II del 1994 numero 7618 (01/09/1994)
Dalla convenzione diretta a costituire una servitù a vantaggio o a carico di un edificio da costruire scaturisce un rapporto obbligatorio suscettibile di tramutarsi in un rapporto di natura reale soltanto al momento in cui l'edificio è costruito con la conseguenza che i diritti fondati su quel vincolo, fino a quando non viene realizzata la costruzione, si prescrivono secondo le norme ordinarie in materia di obbligazioni, decorrendo la prescrizione dal momento costitutivo del vincolo stesso.