Cass. civile, sez. II del 1994 numero 5979 (22/06/1994)


L' assegnazione da parte del creditore con la diffida ad adempiere di un termine inferiore a quello di giorni quindici stabilito dall' art. 1454 cod. civ. o comunque non congruo comporta l' impossibilità di utilizzare la diffida ai fini della risoluzione di diritto del contratto, ma non esclude la riammissione in termini della parte inadempiente.

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