Cass. civile, sez. II del 1994 numero 464 (20/01/1994)


Dalla lettera e dalla collocazione sistematica dell'art. 932 del codice civile del 1865, trasfuso nell'art. 473 del codice civile vigente, si evince che solo nel caso di disposizioni testamentarie a titolo universale a favore di persone giuridiche ("eredità devolute ai corpi morali", art, 932 cod. civ. del 1865; "eredità devolute alle persone giuridiche", art. 473 cod. civ. vigente), e non anche nell'ipotesi di disposizioni a titolo particolare, l'accettazione doveva farsi, come deve effettuarsi, con il beneficio d'inventario.

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