Cass. civile, sez. II del 1994 numero 1384 (11/02/1994)


Le disposizioni dei piani privati di lottizzazione non costituiscono norme edilizie, agli effetti previsti negli artt. 871, 872 ed 873 cod. civ., anche quando i piani stessi siano approvati (ai sensi dell'art. 28 della legge n.1150 del 1942 ) ovvero autorizzati (a norma dell'art. 8 della legge n.765/67). Ne consegue che l'adempimento dell'obbligazione di realizzare le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria), assunta dal privato lottizzatore nei confronti del Comune con la convenzione di lottizzazione (ai sensi della legge n.765/67) può essere preteso in via giurisdizionale o coattiva dal Comune, non invece dagli aventi causa dal lottizzatore resisi acquirenti di singoli lotti di terreno edificati, stante la loro estraneità alla convenzione, a meno che non sia stata attribuita loro vincolatività generale con l'inserimento in rapporti di contenuto reale ed assoluto, per mezzo degli strumenti del contratto, anche a favore di terzo, o della trascrizione.

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