Cass. civile, sez. II del 1994 numero 11202 (27/12/1994)


La formulazione dell'art. 2056 cod. civ. - il quale, per la determinazione del risarcimento da illecito extracontrattuale, richiama, al comma primo, anche la disposizione dell'art. 1226 (valutazione equitativa del danno), aggiungendo, al comma secondo, che il lucro cessante é determinato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso - non autorizza la conclusione che il comma secondo del detto art. 2056 preveda una totale "relevatio ad onere probandi" in ordine all'accertamento delle circostanze del fatto ed all'esistenza del danno da lucro cessante. Al contrario, in relazione a tale danno, sia esso originato da responsabilità contrattuale che da responsabilità extracontrattuale, la valutazione equitativa del giudice - che integra non un giudizio di equità ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale - non riguarda la prova dell'esistenza del pregiudizio patrimoniale, il cui onere permane a carico della parte interessata, ma solo entità del pregiudizio stesso, in considerazione impossibilitá - o, quanto meno, della grande difficoltà - di dimostrare la misura del danno.

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