Cass. civile, sez. II del 1994 numero 10699 (14/12/1994)


L' art. 1127 cod. civ. in tema di sopraelevazione sopra l' ultimo piano dell' edificio, essendo inserito nella regolamentazione del condominio, più specifica rispetto a quella della comunione in generale, ed avendo, nel primo comma, quale destinatario il proprietario dell' ultimo piano dell' edificio, postula una divisione della proprietà in senso orizzontale e non trova pertanto applicazione nella comunione disciplinata negli artt. da 1100 a 1116 cod. civ..

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