Cass. civile, sez. II del 1994 numero 10397 (03/12/1994)


L'art. 1127 del codice civile, disciplinante il regime legale delle sopraelevazioni, è derogabile, come emerge dall' espressa riserva contenuta nel primo comma, da un convenzione preesistente o coeva alla costituzione del condominio. Ne consegue che il divieto assoluto di sopraelevazione - nella specie, stabilito dal regolamento di condominio (costituente parte integrante del contratto di acquisto dei singoli cespiti) a carico dell' ultimo piano dell' edificio ed a favore tanto delle parti di proprietà comune, quanto delle unità immobiliari in proprietà esclusiva dell' edificio -, avendo sostanzialmente natura di servitù "altius non tollendi", può essere fatto valere sia da i singoli condomini che dal condominio.

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