Cass. civile, sez. II del 1993 numero 8751 (18/08/1993)


L' appaltatore che per incarico del committente abbia eseguito lavori di ristrutturazione nell' appartamento di un terzo, può esercitare l' azione di arricchimento nei confronti di quest' ultimo nel caso di insolvenza del committente, atteso che l' azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile contro colui che abbia conseguito l' indebita locupletazione in danno dell' istante, anche quando l' arricchimento abbia la sua fonte nel collegamento tra lo spostamento patrimoniale senza causa per l' insolvenza della persona obbligata per legge o per contratto ed il correlativo acquisto gratuito del terzo che ne abbia goduto senza titolo.

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