Cass. civile, sez. II del 1993 numero 5778 (21/05/1993)


In tema di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale derivante da colpa del debitore, la prevedibilità - da valutarsi secondo un criterio di normalità - si pone come limite del danno risarcibile, con la conseguenza che il giudice non può prescindere dalle circostanze rilevanti ai fini della dimostrazione della prevedibilità. In particolare, in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di vendita immobiliare, il risarcimento del danno va commisurato all' incremento di valore che, alla stregua di un giudizio di prevedibilità "ex ante", l' immobile avrebbe avuto, secondo quanto normalmente accade in concreto per gli immobili consimili al tempo in cui sorge l' obbligazione di risarcimento, che va determinato con riferimento al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto.

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