Cass. civile, sez. II del 1993 numero 4623 (20/04/1993)


Nel territorio del comune di Valbravenna, incluso nell' elenco di cui al D.M. 27 luglio 1971, emanato in attuazione dell' art. 4 legge 291 del 1971, le limitazioni urbanistiche dettate dai primi tre commi dell' art. 41 "quinquies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (introdotto dall' art. 17 della legge agosto 1967 n. 765) hanno cessato di avere efficacia dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Liguria 30 maggio 1980 n. 704 che ha approvato il relativo Programma di fabbricazione, essendo applicabile da tale data esclusivamente la disciplina urbanistica dettata dal Programma, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche norme, in detto Programma, in materia di distanze tra fabbricati, è divenuto operante l' art. 873 cod. civ. di cui, per effetto del richiamo ivi contenuto, la normativa urbanistica locale costituisce integrazione.

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