Cass. civile, sez. II del 1993 numero 12569 (18/12/1993)


La presunzione di possesso di cui all' art. 1141 cod. civ. presuppone la mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, in conseguenza non di un atto volontario di apprensione, ma di un atto o un fatto del proprietario possessore, poiché in tal caso l' attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all' esercizio di un diritto reale, occorrendo per la trasformazione della detenzione in possesso utile "ad usucapionem" il mutamento del titolo, che deve essere provato con il compimento di idonee attività materiali in opposizione al proprietario.

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