Cass. civile, sez. II del 1993 numero 12495 (17/12/1993)


L' art. 41 "sexies" della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall' art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765, il quale dispone che nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi, stabilisce un vincolo di destinazione, in correlazione con la finalità perseguita di normalizzazione della viabilità urbana, che incide con effetti necessariamente inscindibili sia nel rapporto pubblicistico di concessione - autorizzazione edilizia, sia negli atti privati di disposizione degli spazi riservati al parcheggio, imponendo la destinazione di detti spazi ad uso diretto dei proprietari delle unità immobiliari comprese nell' edificio, e dei loro aventi causa. Pertanto, sono nulle e sostituite "ope legis" dalla norma imperativa, ai sensi dell' art. 1419 comma secondo cod. civ., le clausole dei contratti di vendita che sottraggono le aree predette al loro obbligatorio asservimento all' uso ed al godimento dei condomini. Tale regime è rimasto immutato dopo l' entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47 che all' art. 26, nello stabilire che gli spazi di cui all' art. 18 legge n. 765/67 costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 cod. civ., non ha portata innovativa, assolvendo soltanto alla funzione di conferire certezza alla già evincibile regola secondo cui detti spazi possono essere oggetto di atti e rapporti separati, fermo restando quel vincolo pubblicistico, ed ha trovato conferma nella legge 24 marzo 1989 n. 122 che, nel raddoppiare la superficie minima obbligatoria degli spazi riservati a parcheggio nelle nuove costruzioni, contempla l' inderogabilità del vincolo suddetto, come connotazione necessaria del rapporto pertinenziale.

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