Cass. civile, sez. II del 1992 numero 8063 (27/06/1992)


L'art. 624, terzo comma, cod. civ., il quale fa decorrere il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di impugnazione del testamento non dalla data della pubblicazione, ma dal giorno in cui l'attore abbia avuto notizia dell'errore, del dolo o della violenza, rappresenta uno dei casi eccezionali in cui, in deroga al principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ., il legislatore attribuisce rilevanza, relativamente al "dies a quo" della prescrizione, all'impossibilità di mero fatto di esercitare il diritto. In conseguenza, in caso di azione di annullamento di una disposizione testamentaria proposta dopo il quinquennio dalla pubblicazione del testamento, per il convenuto, che intenda eccepire la prescrizione, è sufficiente provare il decorso di tale periodo, incombendo invece all'attore di dimostrare di essere venuto a conoscenza dell'errore, del dolo o della violenza subita dal testatore da meno di cinque anni dalla domanda giudiziale.

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