Cass. civile, sez. II del 1992 numero 39 (07/01/1992)


La rinuncia al possesso da parte del proprietario di un bene, in quanto limitativa dello "ius domini", non può presumersi ma deve risultare da una univoca manifestazione di volontà abdicativa. Tale carattere non può riconoscersi, potendo il possesso essere conservato "solo animo", al mero fatto dell'abbandono del domicilio coniugale da parte del proprietario di un fondo rustico, ancorché seguito da assoluto disinteresse per la sorte del medesimo lasciato in godimento ai familiari.

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