Cass. civile, sez. II del 1992 numero 2695 (06/03/1992)


L' art. 788 cod.civ. il quale, con norma analoga a quella dell' art. 626 in tema di testamenti, dispone che il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall' atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità, non postula necessariamente che il motivo sia indicato nell' atto, ma è necessario che il motivo possa desumersi interpretando la volontà del donante risultante dall' atto, potendo eventuali elementi interpretativi ricavabili "aliunde" soltanto confermare quanto già risulta dall' interpretazione dell' atto al fine di ricostruire pienamente la volontà del donante nella sua formazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1992 numero 2695 (06/03/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti