Cass. civile, sez. II del 1992 numero 2088 (20/02/1992)


A norma dell' art. 2720 cod. civ. l' efficacia probatoria dell' atto ricognitivo, avente natura confessoria, è operativa (come quella della confessione) in ordine soltanto ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, ma non può esplicarsi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che detto atto, ove sia riferito al diritto di proprietà ovvero ad altri diritti reali (salvo che nei casi previsti), non può assumere al riguardo dell' esistenza di questi diritti valore di prova, potendo rilevare a tal fine solo in ordine ai fatti in relazione al suo specifico contenuto.

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