Cass. civile, sez. II del 1992 numero 1866 (15/02/1992)


L' art. 2937 comma secondo cod.civ. non consente la preventiva rinunzia alla prescrizione non ancora compiuta, per modo che il riconoscimento del diritto da parte del prescrivente non può avere altro effetto che di atto interruttivo della prescrizione, a norma dell' art. 2944 cod.civ..

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