Cass. civile, sez. II del 1992 numero 1325 (06/02/1992)


In tema di risoluzione del contratto di compravendita per l'esistenza di vizi redibitori sono distinte e vanno considerate autonomamente l'obbligazione di restituzione del prezzo e quella di risarcimento del danno; la prima, infatti, rappresenta l'effetto restitutorio della cosiddetta azione redibitoria che prescinde totalmente dalla colpa del venditore e configura un debito di valuta, giacché fin dall'origine ha per oggetto una somma di danaro; l'azione di risarcimento del danno, invece, può essere esercitata anche da sola, sul presupposto che sussistano tutti i requisiti della garanzia per i vizi e che ricorra inoltre la colpa del venditore e configura un debito di valore.

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