Cass. civile, sez. II del 1992 numero 1323 (06/02/1992)


Nell' ipotesi di occupazione di urgenza il proprietario conserva "solo animo" il possesso giuridico del fondo fino a quando non è condotto a termine il procedimento di espropriazione, mentre l' ente occupante ne acquista la detenzione qualificata, sicché qualora questi mantenga il suo comportamento nei limiti previsti dal provvedimento autorizzativo non compie alcun atto lesivo del possesso e di conseguenza non sono esperibili nei suoi confronti le azioni di manutenzione o di reintegrazione.

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