Cass. civile, sez. II del 1992 numero 12564 (25/11/1992)


La clausola della disposizione testamentaria che, subordinando l'istituzione di erede alla condizione risolutiva del decesso senza figli ("si sine liberis decesserit"), esclude, nel caso di avveramento della condizione, il diritto del secondo istituito alla restituzione dei frutti percepiti in vita dall'erede istituito "sub condicione", non priva la condizione dei suoi effetti retroattivi e non comporta, quindi, in se e per se considerata, una sostituzione fedecommissaria, essendo perfettamente coerente con la disciplina degli effetti dell'avveramento della condizione risolutiva previsti dall'art. 646 cod. civ., che esclude l'erede o il legatario dall'obbligo di restituzione dei frutti percepiti fino al momento in cui si è verificata la condizione.

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