Cass. civile, sez. II del 1992 numero 12281 (16/11/1992)


La disciplina legale di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni è, in linea di principio, derogabile, ai sensi degli artt. 1123 e 1138 cod. civ., con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione che modifichi i criteri legali di ripartizione delle predette spese contenuta in una delibera approvata da tutti i condomini.

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