Cass. civile, sez. II del 1991 numero 9513 (11/09/1991)


L' art. 181 cod. civ., in tema di amministrazione dei beni della comunione legale fra coniugi, prevede l' emanazione di provvedimenti autorizzativi, nell' ambito di un procedimento non contenzioso (art. 737 e seg. cod. proc. civ.), al fine di superare il rifiuto di consenso che uno dei coniugi frapponga al compimento di atti di straordinaria amministrazione od alla stipula di contratti per la concessione o per l' acquisto di diritti reali di godimento, e non è pertanto invocabile dal coniuge che, sostituendosi all' altro nell' azione nascente da un contratto preliminare, intenda conseguire ex art. 2932 cod. civ. una sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso.

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