Cass. civile, sez. II del 1991 numero 9510 (11/09/1991)


A norma dell' art. 1495 cod. civ. terzo comma il termine di prescrizione di un anno per l' esercizio dell' azione redibitoria decorre dalla consegna della cosa indipendentemente dalla scoperta del vizio sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, altrimenti l' inizio della prescrizione coincide con quest' ultimo evento.

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