Cass. civile, sez. II del 1991 numero 9352 (04/09/1991)


La garanzia legale per i vizi della cosa venduta può con apposita clausola contrattuale essere modificata in modo da aumentare o diminuire la garanzia medesima, potendo essere estesa anche a vizi non redibitori ovvero prevedere l'azione di esatto adempimento a favore del compratore alternativamente con le azioni derivanti dalla garanzia legale, di cui all'art. 1492 cod. civ., di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo. In tal caso all'azione di esatto adempimento non sono applicabili i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 cod.civ. propri delle azioni derivanti dalla garanzia legale.

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